Affitto breve, se dimentichi questa comunicazione è la fine: l’Agenzia delle Entrate non ti toglie più gli occhi di dosso
Affitto breve, Agenzia delle Entrate intensifica i controlli e sanziona le omissioni, le nuove norme, ecco come evitare le multe
La normativa sugli affitti brevi è tornata al centro dell’attenzione, con nuove disposizioni che impongono rigidi obblighi di comunicazione e ritenuta fiscale. Dal 1° giugno 2017, i proprietari e gli intermediari che gestiscono affitti brevi inferiori a 30 giorni devono rispettare precise regole per evitare sanzioni.
Le piattaforme di prenotazione online, come Airbnb, sono ora obbligate a operare come sostituti d’imposta e a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate, con una ritenuta del 21% sui canoni di locazione. Ignorare queste normative non solo comporta rischi legali e fiscali, ma può anche portare a pesanti sanzioni.
Questo articolo esplora le nuove regole e le implicazioni per chi gestisce affitti brevi, fornendo utili indicazioni per evitare errori e penalità.
Un ritorno alla trasparenza per le locazioni brevi
Il panorama delle locazioni brevi in Italia ha subito un’importante svolta con il Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge il 21 giugno 2017, n. 96. Questo decreto ha introdotto un insieme di regole per le locazioni inferiori ai 30 giorni, inclusi contratti che prevedono servizi come biancheria e pulizia. Le norme che regolano le abitazioni in affitto breve, richiedono contratti stipulati da persone fisiche, quindi privati, che devono stipulare tale documento tramite appositi portali di intermediazione immobiliare o direttamente.
Dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti da tali contratti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 21% (cedolare secca). Questa imposta si applica anche ai contratti di sublocazione e ai contratti conclusi dal comodatario per il godimento dell’immobile da parte di terzi, se stipulati alle condizioni stabilite dalla legge. Inoltre, coloro che gestiscono portali telematici e intermediano contratti di locazione breve sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, si applica una sanzione prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione può essere ridotta della metà se la comunicazione corretta è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.
Impatto fiscale e obblighi per gli intermediari
Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali devono effettuare una ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi relativi ai contratti di affitto breve, considerata a titolo di acconto se non si opta per la cedolare secca. Per chi non risiede in Italia, ma ha una stabile organizzazione nel paese, questi obblighi vengono adempiuti attraverso la stessa. Coloro che non dispongono di una stabile organizzazione devono nominare un rappresentante fiscale.
Il soggetto che incassa o interviene nel pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e deve presentare la dichiarazione telematicamente entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa pari al 100-200% dell’imposta dovuta, mentre per il mancato versamento si applica una sanzione specifica.
Questo quadro normativo è stato oggetto di controversie, culminando in un caso portato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, mettendo alla prova la compatibilità delle normative italiane con i principi di libera prestazione di servizi dell’UE.