Ormai sembra essere certo: niente soldi a giugno per i pensionati. Ecco a chi spetta davvero la quattordicesima mensilità.
Viene comunemente chiamata quattordicesima o “premio feriale”: stiamo parlando dell’erogazione di un’ulteriore mensilità che viene accreditata sullo stipendio tra il mese di giugno e quello di luglio. Tale somma di denaro in più, oltre alla tredicesima mensilità, è prevista da alcuni contratti collettivi.
E’ un esempio di “retribuzione differita”, destinata ad alcuni lavoratori con contratto da dipendenti (solo se prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro). Man mano che i mesi di lavoro passano, questa somma di denaro si accumula e viene erogata in un’unica soluzione.
Tale maturazione avviene dal mese di luglio fino a giugno dell’anno successivo, senza considerare i periodi che non ne danno diritto, e i dettagli sulla somma da erogare e la scadenza entro cui deve essere versata è regolata dai singoli CCNL. In alcuni casi però, quando la quattordicesima non è prevista, l’azienda può decidere di erogarla con un accordo interno.
Alcuni lavoratori perciò riceveranno la quattordicesima il prossimo mese, mentre altri aspetteranno luglio. Ma per i pensionati come funziona? Anche a loro è destinato questo trattamento economico? Andiamo a capire meglio la situazione.
Durante il calcolo della quattordicesima si considerano i mesi in cui il dipendente ha lavorato per l’azienda, escludendo però le assenze non retribuite e quelle ingiustificate, il congedo parentale, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, la cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS al dipendente e gli scioperi. L’erogazione della quattordicesima mensilità deve avvenire entro il 1° luglio, ovvero deve essere inserita nella busta paga di giugno.
L’art. 208 del CCNL stabilisce che “al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari“. E per i pensionati?
Si tratta allo stesso modo di una somma aggiuntiva alla pensione erogata dall’Inps, a luglio o dicembre. La legge 3 agosto 2007, n. 127 è stata modificata dall’articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha stabilito chi sono i beneficiari e gli importi da versare. Non a tutti i pensionati è destinata la quattordicesima, ma solo ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, ai pensionati di almeno 64 anni e che abbiano un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).
Il pagamento avviene sulla rata pensionistica di luglio per i pensionati che rispecchiano questi requisiti appena citati entro il 31 luglio, mentre per quelli che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto, o dal 1° luglio al 31 dicembre, la quattordicesima verrà erogata con la rata di dicembre. Se non si dovesse ricevere questa rata in più, è possibile presentare domanda di ricostituzione online.